09/11/09

Atacs de stampe taliane: cumò a rivin lis denunciis

Us informìn che vuê a son stadis presentadis, alì de Procure de Republiche di Udin, trê denunciis cuintri dai articui jessûts chest Astât su la stampe taliane là che i si faseve cuintri ai dirits linguistics dai furlans o si palesave un ategjament discriminatori cuintri de nestre lenghe e di cui che le dopre. Dal moment che si trate di ats che a àn a ce viodi cuntune indagjin penâl, no si pues publicâju, ma al è just fâus savê la gnove.
L’autôr des denunciis – che o profitìn achì par disi grazie pal so jutori – al sarès ben content di dâ une man a cui che al vûl cjapâ la stesse strade vierte di lui. Se o vês chê, duncje, o proviodarìn a metius in contat cun lui.
Viodarìn cemût che la magjistrature taliane e rispuindarà, ma par intant si trate di un fat gnûf che al mostre cemût che in Friûl no si è plui disponibii a fâ fente di nuie.
Us anticipìn ancje che, tes prossimis zornadis, o tornarìn su la campagne de stampe taliane cuintri dal furlan e di chês altris lenghis minorizadis.

3 commenti:

Unknown ha detto...

Sa si fos un tininin plui ebreos o armenians, a si varès un tic di plui il sens de famee, de etnie, de scuâdre, de tribù, ma o sin dome furlans e chestis rôbis a lis fâs dome un su un milion.Ma o scuen dî brâf e fuarce ch'o no sin ancjemó ducj muarts.

Comitât 482 ha detto...

Denunciato un «delitto contro la lingua friulana».
Depositati in Procura tre esposti, ad altrettanti giornalisti, per «difendere la marilenghe»

UDINE (11 novembre, ore 14.45) - Un delitto contro la lingua friulana e tutte le minoranze linguistiche italiane. E alla Procura di Udine è arrivato un esposto che, secondo il proponente, porterà ad un rito per direttissima gli imputati.

Sotto accusa gli autori degli articoli sui «costi del friulano» apparsi sui giornali «L’Espresso», «Io Donna» e «il Venerdì di Repubblica», in cui sono state pubblicate «notizie che discriminano in ragione della lingua parlata, fondate sull’intolleranza e la superiorità a danno della lingua friulana». Così scrive nel suo esposto Luca Campanotto, avvocato tirocinante presso uno studio di Udine.

Alla base dell’esposto l’articolo 3 della legge 654 del 75 che punisce «chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico», una norma che nel 2001 il legislatore italiano ha poi esteso anche all’odio nei confronti delle minoranze linguistiche tutelate dalla legge 482 del 1999. A questo si aggiunge poi l’aggravante della legge Mancino del 93 sulle discriminazioni.

Si tratta di un vero e proprio siluro nei confronti degli estensori degli articoli – Tommaso Cerno, Giulia Calligaro e Raffaele Oriani – e di uno degli intervistati, Raffaele Simone. «Per la prima volta queste leggi sono applicate a tutela del friulano – sottolinea Campanotto –. Sono felice di poter compiere per primo un atto di portata storica e di grande significato civile, se non altro simbolico. Spero che altri mi seguano nella denuncia». E aggiunge: «Il friulano deve diventare tema caldo».

da "La Vita Cattolica"

Comitât 482 ha detto...

da: www.ilgiornaledelfriuli.net

Attentati alla lingua friulana. Tre esposti presentati alla procura della repubblica presso il Tribunale di Udine


Dopo le polemiche dei mesi scorsi in seguito ad alcuni articoli apparsi sulla stampa nazionale in merito a presunti sprechi sul friulano l’argomento riemerge prepotentemente alla cronaca con tre esposti presentati alla procura di Udine.

L’esposto vuole difendere i principi fondamentali della Costituzione, che delineano un’Italia democratica e pluralistica, e anche dal punto di vista linguistico. Anche l’art. 3 dello Statuto Speciale, L. Cost. 1/63, ne parla espressamente, e la Corte Costituzionale lo ha citato anche in relazione alla lingua friulana.

Nel Friuli sempre un po’ sottano è una notizia bomba, ma in realtà non è altro che l’esercizio della facoltà di denuncia attribuita ad ogni cittadino, al primo quivis de populo che passa per la strada, dall’art. 333 c.p.p. Qualcuno doveva dire basta con questi veri e propri linciaggi mediatici di popoli interi, solamente in ragione della loro lingua e della sua diversità rispetto a quella ufficializzata. La denuncia (si tratta di reati sottoposti a un regime sostanziale e processuale del tutto particolare e molto rigoroso, in ogni caso procedibili d’ufficio) è a carico degli autori delle più gravi pubblicazioni (L’Espresso, Io Donna, Il Venerdì di Repubblica) che a Settembre hanno attaccato la natura stessa della lingua friulana e messo letteralmente alla berlina coloro che ancora esercitano i loro diritti linguistici costituzionalmente garantiti praticando il plurilinguismo storicamente tipico del Friuli Naturalmente, scatta l’art. 57 c.p., che coinvolge anche i direttori responsabili delle rispettive testate, a diverso titolo, sostanzialmente per agevolazione tramite colposa omissione del dovuto controllo. Il titolo di reato che mi è sembrato di poter fondatamente ipotizzare (ed è stata congiuntamente presentata querela per tutti gli ulteriori reati che il P.M. dovesse eventualmente ritenere sussistenti) è costituito dall’art. 3, co. 1, lett. a), prima parte L. 654/75 (legge Reale, di ratifica di convenzioni internazionali sul razzismo, che incrimina, tra l’altro, chiunque diffonda, in qualsiasi modo, idee fondate su intolleranza e superiorità), aggravato ex art. 3 L. 205/93 (aggravante della finalità discriminatoria prevista dalla legge Mancino, di speciale regolamentazione dei fenomeni razzistici), applicabili anche agli atti di intolleranza sulla base della lingua ex art. 18bis L. 482/99 (legge generale di attuazione dell’art. 6 della Costituzione), recentemente introdotto, a tutela penale di tutte le minoranze linguistiche riconosciute, dall’art. 23 L. 38/01 (legge speciale di tutela della minoranza slovena, che in questo caso ha dettato una disciplina di applicazione più generale, espressamente estesa a tutte le minoranze riconosciute, compresa quella friulanofona, e non certo a caso inserita tramite novella alla legge generale). Se tutto va bene, si andrà a giudizio direttissimo avanti i Tribunali competenti sulla base delle speciali regole dettate dalla Legge sulla Stampa 47/48. Le pene non sono elevatissime, perché in questi casi il legislatore ha criminalizzato quella che rimane pur sempre una manifestazione del pensiero. Se da una parte l’art. 21 della Costituzione (libertà di stampa) risulta necessariamente recessivo rispetto al più importante art. 3, primo e secondo comma (rispettivamente uguaglianza formale e sostanziale, di cui l’art. 6 sulla tutela delle lingue alloglotte rispetto a quella ufficiale non è che un corollario; si tratta non certo a caso di articoli posti tra i principi fondamentali della Costituzione), d’altra parte si sarebbe rivelata irragionevole un’eccessiva compressione di quella che comunque rimane una libertà fondamentale, sia pur nel contesto dell’equo contemperamento dei contrapposti interessi posto in essere dal legislatore penale.

Luca Campanotto