11/07/11

Regolament pal furlan a scuele: ce che nol va ben

La VI Comission regjonâl e varà di dâ un parê sul stampon di regolament pal insegnament dal furlan a scuele metût adun de Zonte regjonâl. Nol è l'unic parê che al covente e, tra une robe e chê altre, prime di vê in man pardabon il test definitîf dal regolament i volarà ancjemò timp. Ven a dî che ancje il prossim an scolastic si inviarà cence che si puedi meti in vore ce che al previôt il regolament (o, ancjemò miôr, il plan aplicatîf che il regolament al cite, ma che al à ancjemò di jessi preparât...). Dut chest par meti in vore une part de leç regjonâl fate buine ancjemò intal 2007. A trê agns e mieç di distance e cun altris ritarts in viste, al sarès plui che a vonde par jessi rabiâts, ma di problemis a 'nd è ancje altris intal regolament imbastît de Zonte. Cuâi sono? Intal spazi pai coments o cjatais il test dal comunicât stampe che il Comitât 482 al à dât fûr su chest argoment.

2 commenti:

Comitât 482 ha detto...

Regolamento sull’insegnamento della lingua friulana: negativo il parere del Comitato 482


La VI Commissione del Consiglio regionale si appresta ad esaminare il regolamento previsto dalla L.R. 29/07 per l’insegnamento della lingua friulana approvato in prima stesura dalla Giunta regionale.

Il Comitato 482, che riunisce oltre una trentina di realtà impegnate nella difesa dei diritti linguistici delle comunità del Friuli, si augura che da tale esame giungano suggerimenti utili per la modifica sostanziale del testo. Prima però di segnalare quelli che, a nostro avviso, sono i punti critici del regolamento, ci sembra utile sottolineare alcuni elementi più generali di preoccupazione.

Cominciamo dai tempi. I regolamenti previsti dalla L.R. 29/07 avrebbero dovuto essere predisposti nell’arco di sei mesi dall’emanazione della legge, invece sono passati più di tre anni e mezzo e ci troviamo di fronte ad un testo che deve essere ancora approvato dalla Giunta nella sua veste definitiva. Considerati i tempi necessari per raccogliere i pareri di cui il testo abbisogna e per provvedere ai passaggi successivi previsti dallo stesso regolamento, più che il rischio c’è la certezza che il testo arrivi troppo tardi anche per l’anno scolastico 2011-2012. Quale può essere la ragione di questi ritardi se non una palese volontà di non applicare la legge regionale? Se c’è un’altra risposta ci piacerebbe che l’Assessore la rendesse pubblica, non tanto per noi ma per quelle migliaia di famiglie che hanno chiesto e continuano a chiedere l’insegnamento del e in friulano per i loro figli.

Per quanto riguarda, invece, la copertura finanziaria, un regolamento che ancor prima di essere approvato già contiene la previsione di un sottofinanziamento della legge cui è chiamato a dare attuazione è davvero qualcosa di inquietante. Più che un atto di estrema prudenza teso ad evitare eventuali brutte sorprese, sembra un’ulteriore manifestazione di incapacità (o di mancanza di volontà) di dare attuazione alla L.R. 29/07 e di garantire con essa uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla legislazione internazionale e statale, ossia il diritto all’apprendimento della propria lingua materna.

Il testo del regolamento tradisce inoltre una mancanza di coordinamento delle azioni di politica linguistica con altri ambiti d’intervento della legge con il rischio di trovarsi di fronte ad interventi scoordinati e ad una politica linguistica azzoppata.

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Comitât 482 ha detto...

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Il testo presenta poi diversi punti critici più specifici. La Commissione permanente per l’insegnamento della lingua friulana prevista dalla L.R. 29/07 che dovrebbe “assicurare il coordinamento dell’attività svolta dalle diverse istituzioni nell’attuazione della legge” si trova menomata dal regolamento nelle sue funzioni di coordinamento a vantaggio della Direzione regionale (che non dispone di personale con competenze ed esperienze specifiche per questo genere di interventi). Ciò è evidente in particolare nell’art. 4, dove si fa riferimento alla predisposizione del Piano applicativo per l’insegnamento della lingua friulana, ossia lo strumento fondamentale per l’applicazione della legge.

Nell’art. 5 si parla, in termini per altro assai fumosi, di “articolate collaborazioni interistituzionali” e nuovi “modelli curricolari integrati” che fanno prevedere ulteriori ritardi nell’applicazione della legge, considerato che non viene indicata alcuna scadenza per completare e/o sviluppare tali percorsi/modelli.

All’ARLeF (art. 8) da un lato vengono sottratti compiti previsti per legge, dall’altro sono assegnati compiti come la verifica e la valutazione dello stato di applicazione dell’insegnamento e dell’uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche, ma senza prevedere mezzi economici e di personale per poter svolgere tale compito. Inoltre il punto 1 b) dell’art. 8 che affida all’ARLeF le “modalità di applicazione delle misure del finanziamento destinato alle istituzioni scolastiche” sembrerebbe in contrasto con l’art. 7 in cui la modalità di finanziamento sono già definite in dettaglio.

Per quanto riguarda l’art. 10 del regolamento, si prevede che sia l’Ufficio scolastico regionale a stabilire i “titoli” necessari per essere inseriti nell’Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana. Uno degli elementi imprescindibili per poter insegnare il o in friulano è la certificazione linguistica: la scelta se includerla o meno non può essere lasciata alla decisione dell’Ufficio. Per la certificazione è necessario seguire le indicazioni previste dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e i diversi livelli di competenza linguistica devono essere certificati da un organismo terzo, che non può certamente essere l’Ufficio scolastico regionale: si tratta di un aspetto fondamentale della politica linguistica che viene però ignorato dal regolamento e dimostra come il testo sia stato scritto senza tener conto anche del resto della legge.

In conclusione, dunque, l’impressione che si ricava è: una tendenza a proseguire sulla strada dei rinvii nell’applicazione della legge; un’evidente incertezza nella copertura finanziaria degli interventi previsti; una separazione quasi totale delle azioni nelle scuole rispetto alle altre azioni di politica linguistica; un’assenza di reali misure di garanzia (a partire dalla certificazione linguistica). È difficile quindi esprimere un parere favorevole ad un regolamento del genere, tanto più se si considera quanto tempo è stato necessario per redigerlo. Ci auguriamo che si provveda al più presto a correggerlo nei suoi punti critici, nel mentre restiamo in attesa di tutti gli altri regolamenti necessari per dare attuazione alla L.R. 29/07.


Il portavoce del Comitato 482
Carlo Puppo